Nella mia ora di libertà

Carcere5

In questi giorni si è discusso ampiamente del possibile impiego di provvedimenti di clemenza generale, quali amnistia ed indulto. Ma cosa sono? E soprattutto, possiamo credere che siano mirati realmente ad incidere sul sovraffollamento carcerario o c'è sotto un secondo fine?

L'amnistia in Italia è prevista dall'art. 79 della Costituzione, e normata dall'articolo 151 del codice penale, il quale recita:
L'amnistia estingue il reato e, se vi è stata condanna fa cessare l'esecuzione della condanna e le pene accessorie.
Nel concorso di più reati, l'amnistia si applica ai singoli reati per i quali è concessa.
L'estinzione del reato per effetto dell'amnistia è limitata ai reati commessi a tutto il giorno precedente la data del decreto, salvo che questo stabilisca la data diversa
L'amnistia può essere sottoposta a condizioni o ad obblighi.
L'amnistia non si applica ai recidivi, nei casi previsti dai capoversi dell'articolo 99 Codice Penale, né ai delinquenti abituali, o professionali o per tendenza, salvo che il decreto disponga diversamente.

L'indulto invece si basa sempre sull'art. 79 della Costituzione e sull'art. 174 del codice penale che recita così:
L'indulto o la grazia condona, in tutto o in parte, la pena inflitta, o la commuta in un'altra specie di pena stabilita della legge (672 e succ. Codice Procedura Penale). Non estingue le pene accessorie (19 Codice Penale), salvo che il decreto disponga diversamente, neppure gli altri effetti penali della condanna.
Nel concorso di più reati, l'indulto si applica una sola volta, dopo cumulate le pene, secondo le norme concernenti il concorso dei reati (71 e succ. Codice Penale).
Si osservano, per l'indulto, le disposizioni contenute nei tre ultimi capoversi dell'articolo 151 (79, 87 Costituzione; 671 e succ. Codice Procedura Penale).

Dunque sono queste, le 3 norme di riferimento che ci aiutano a capire in maniera dettagliata cosa effettivamente siano l'amnistia e l'indulto. Dal punto di vista storico è risaputo che il loro utilizzo è stato vasto dal 1948, anno della nascita della Repubblica ad oggi. Inizialmente questi provvedimenti nacquero per un'esigenza politica, dato che all'indomani del secondo dopo guerra, le necessità di pace e stabilità politica imponevano una pacificazione con il nemico che per 20 anni aveva governato il Paese, ovvero i fascisti. Non è un caso infatti che non si ebbe un rigurgito di guerra civile tra i fascisti e gli altri schieramenti che in quel momento detenevano il potere. Molti fascisti, che commisero reati di piccola e media entità, vennero scarcerati. Negli anni immediatamente successivi nacque il MSI, partito di radicamento fascista, che portava avanti quegli ideali, ma in una cornice democratica. Con il proseguire degli anni il sistema carcerario italiano non venne rinnovato in maniera radicale, come invece iniziava ad accadere in molti paesi europei, data l'affermazione di molti accordi multilaterali, anche a livello internazionale elevato, che ribadivano l'importanza del rispetto dei diritti umani, anche a livello carcerario. Il sovraffollamento fu un fenomeno che iniziò ad essere seriamente preoccupante nei primi anni 70'. Per questo la legge di riforma del diritto penitenziario, la num. 354 del 1975 venne emanata in quegli anni.

Tale normativa consentiva di introdurre una nuova concezione della pena, come già il comma 3 dell'art.27 della Costituzione descriveva. Ovvero la pena non doveva essere atta solamente ad una funziona punitiva, ma bensì nei limiti dello Stato anche rieducativa, in modo tale che il condannato, una volta scontata la propria pena di qualunque genere essa fosse, non ripetesse nel futuro gli stessi e medesimi errori del passato, andando a delinquere nuovamente e dunque contravvenendo alle norme di legge. Essere rieducati, significa in sostanza poter far propri quei principi che già esistono all'interno della società, e dunque la rieducazione va di pari passo con la risocializzazione dell'individuo. Un soggetto invece che non risulta essere rieducato ha molte probabilità di reiterare il reato in quanto non ha alcun timore dell'incorrere in un'ulteriore pena nei suoi confronti. Per questo, se si aggiunge il fatto che lo Stato nel caso non adempia a tutto quel sistema in suo potere di rieducare il soggetto, ed aggiungiamo anche la naturale diffidenza dei cittadini nell'accettare senza pregiudizi un ex-carcerato, va da se che la persona avrà molta facilità nel rientrare nell'ambito criminale, reiterare il reato e rientrare in carcere.

La riforma del 1975 introdusse degli strumenti giuridici quali le misure alternative alla detenzione che erano mirate alla rieducazione della persona. Con il tempo si aggiunse a questa finalità anche la Gozzini e la Simeone-Saraceni, apportando notevoli cambiamenti alla detenzione domiciliare, all'affidamento in prova ai servizi sociali, anche per i tossicodipendenti, la libertà vigilata, e così via. Devo però rammaricarmi, perché dopo la Simeone gli sforzi del legislatore sono stati quasi nulli e comunque privi di ogni efficacia, secondo una concezione di medio-lungo termine. Questo fatto si può dimostrare con una breve analisi delle cause del sovraffollamento, che sono state combattute male o persino per niente. Si sa che le strutture carcerarie italiane sono vetuste e fatiscenti, si pensi ad esempio al carcere di San Vittore di Milano che ha più di un secolo di vita. I problemi igienici, di qualità della vita sia per i detenuti che per il personale degli agenti delle forze dell'ordine che di quello tecnico è scarso, uno stress continuo dovuto alla mancanza di interventi istituzionale che spesso porta alle estreme conseguenze, quali l'autolesionismo ed a volte nel peggiore dei casi al suicidio. Le statistiche del DAP dimostrano come gli eventi critici negli ultimi dieci anni siano aumentati. Non solo quindi l'ambito del suicidio, ma anche risse nelle celle e nei corridoi, tra detenuti e forze dell'ordine, evasioni, rivolte vere e proprie.

Il "Piano Carceri" che iniziò nel 2008 era nato con l'esigenza di porre fine a queste situazione, dato che numerosi ricorsi dei detenuti, sia interni che esterni, come preso la Corte europea dei diritti dell'uomo, hanno prodotto ingenti sentenze di condanne a carico dell'Italia, specie per quel che concerne l'art. 3 della CEDU, che parla di reato di tortura e trattamento inumano e degradante. Condanne innumerevoli, così come i risarcimenti(di esigua entità) ottenuti da ciascun ricorrente. Queste spese si sono riflettute sul debito dello Stato, portando anche ad una menomazione del piano carceri iniziale, dove a fronte di milioni di euro stanziati per la ristrutturazione delle strutture esistenti e la costruzioni di nuove, ben il 70% del capitale è stato utilizzato per adempiere ai debiti pregressi del DAP. Quindi solo il 30% della cifra è stato effettivamente usato per il piano carceri. Ulteriore questione, è che la lesione dell'art. 3 CEDU riguardava spesso come base giuridica del ricorrente il fatto che il detenuto fosse in una cella con al di sotto uno spazio personale inferiore a 3 mq, spazio ritenuto inaccettabile che garantisce una palese violazione dell'art. 3 CEDU. Altra considerazione è che i detenuti per ottenere un reale risarcimento danno e ristabilimento delle condizioni minime di vita all'interno del carcere, non solo dovevano proporre ricorso alle corti interne, oberate di carico di lavoro, ma anche alla Corte europea, la quale intimava più volte lo Stato italiano ha risolvere l'emergenza. Si evidenzia dunque una difficoltà del sistema della magistratura di sorveglianza di poter far fronte a tutti i ricorsi in un tempo equo ed accettabile per qualunque cittadino. Inoltre bisogna considerare che il ricorso a corti esterne è necessario in quanto nel nostro sistema giuridico non è contemplato il reato di tortura, gravissima lacuna non solo giuridica, ma anche e soprattutto morale ed umana. 

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